Statuto
Federazione Sindacale SportItalia
STATUTO “FEDERAZIONE SINDACALE SPORT ITALIA” (F.S.S.I.)
TITOLO I
CAPO I
Costituzione – Scopi – Durata – Associati
Articolo 1 - Costituzione – Denominazione – Sede.
E’ costituita l'Associazione “Federazione Sindacale Sport Italia” (F.S.S.I.) appresso indicata come “Federazione Sindacale”, Ente non commerciale, senza fini di lucro, ai sensi del Codice Civile e del D.lgs. 460/97.
La sede dell'Associazione è a Roma in Via Gino Bonichi 17, presso il centro sportivo “ Le Cupole”.
Con delibera della Segreteria Nazionale la sede dell'Associazione potrà essere trasferita nell'ambito di Roma Capitale o altro Comune d’Italia e in altri Paesi della Comunità Europea.
Articolo 2 – Scopi e Finalità.
La “Federazione Sindacale”, riconosce il carattere sociale e preventivo sanitario dell’attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e della salute, nonché quale mezzo di educazione di sviluppo sociale.
La “Federazione Sindacale, è un’associazione che raggruppa tutti gli operatori dei centri sportivi privati, operatori dei centri sportivi pubblici, operatori dei centri sportivi convenzionati, operatori dei centri sportivi commerciale, associazione paralimpiche, associazioni del terzo settore, associa ed organizza le donne e gli uomini che operano in tutti i settori del lavoro dello sport, della salute legata allo stile di vita alla cura del corpo e al tempo libero.
La “Federazione Sindacale” intende affrontare la sfida di una società sempre più complessa, dove tutte le discipline dello sport assume un rilievo importante per la qualità della salute e della vita stessa, ed una crescita individuale per l’attività imprenditoriale e del Paese stesso. La necessità di una Federazione, nasce dall’evoluzione che ha avuto l’impegno individuale nel settore sportivo negli ultimi anni. Nonostante tutti i centri sportivi, associazioni del terzo settore nell’ambito sportivo, associazione paralimpiche, siano una realtà fortemente consolidata sul territorio nazionale, le politiche del lavoro, e politiche economiche, e le politiche dello sport risultano essere completamente distaccate dalla realtà operativa che li riguarda.
La missione della “Federazione Sindacale” è nello sviluppo della Partecipazione e del welfare aziendale e a difendere ed estendere i diritti fondamentali dello sport e della salute, la rappresentanza degli operatori, degli istruttori sportivi, delle lavoratrici e dei lavoratori, che ruotano attorno al mondo dello sport, del fitness, del wellness, il mondo dell’acqua e delle piscine, promuovendo politiche di pari opportunità, valorizzando le professionalità e riconoscendone la funzione sociale ed educativa. Si adopera per affermare il diritto allo sport, il diritto al lavoro e lo sviluppo delle figure imprenditoriali e lavorative, in un sistema aziendale di “qualità” e di partecipazione, condizione essenziale per la crescita economica del Paese.
La “Federazione Sindacale” persegue le proprie finalità tramite l'organizzazione e la promozione dell’associazione nei luoghi dei centri sportivi e di lavoro su tutto il territorio nazionale ed europeo, l'attività di contrattazione e di tutela degli interessi comuni degli operatori, delle associazioni paralimpiche, le associazioni del terzo settore, dei lavoratori e il confronto con i diversi soggetti istituzionali - associazioni e forze politiche - sui temi fiscali, sportivi e del lavoro.
La “Federazione Sindacale” persegue la propria missione ispirandosi a un sistema di valori che mette in pratica sia nel suo modo di essere “sindacato sportivo" sia nel mondo lavorativo ed imprenditoriale, per costruire un nuovo sistema di relazioni con le istituzioni nazionali, regionali e territoriali per un migliore sviluppo del settore sportivo, dove promuovere e sostenere le organizzazioni sportive con misure che favoriscono la sua protezione, riconoscendone il ruolo economico e sociale degli operatori coinvolti. I campi di azione svolti dallo sport, incrociano altri servizi sociali quali la salute pubblica, l'istruzione, la formazione professionale e l'ambiente, la cura degli anziani e dei disabili, la lotta all'esclusione sociale e la ricerca di forme pacifiche di integrazione.
Di conseguenza, la “Federazione Sindacale” è un’associazione sindacale libera, autonoma, apartitica ed apolitica e non persegue scopi di lucro.
La “Federazione Sindacale, è un’associazione che raggruppa tutti gli operatori dei centri sportivi privati, operatori dei centri sportivi pubblici, operatori dei centri sportivi convenzionati, operatori dei centri sportivi commerciale, associazione paralimpiche, associazioni del terzo settore, associa ed organizza le donne e gli uomini che operano in tutti i settori del lavoro dello sport, della salute legata allo stile di vita alla cura del corpo e al tempo libero.
La “Federazione Sindacale” intende affrontare la sfida di una società sempre più complessa, dove tutte le discipline dello sport assume un rilievo importante per la qualità della salute e della vita stessa, ed una crescita individuale per l’attività imprenditoriale e del Paese stesso. La necessità di una Federazione, nasce dall’evoluzione che ha avuto l’impegno individuale nel settore sportivo negli ultimi anni. Nonostante tutti i centri sportivi, associazioni del terzo settore nell’ambito sportivo, associazione paralimpiche, siano una realtà fortemente consolidata sul territorio nazionale, le politiche del lavoro, e politiche economiche, e le politiche dello sport risultano essere completamente distaccate dalla realtà operativa che li riguarda.
La missione della “Federazione Sindacale” è nello sviluppo della Partecipazione e del welfare aziendale e a difendere ed estendere i diritti fondamentali dello sport e della salute, la rappresentanza degli operatori, degli istruttori sportivi, delle lavoratrici e dei lavoratori, che ruotano attorno al mondo dello sport, del fitness, del wellness, il mondo dell’acqua e delle piscine, promuovendo politiche di pari opportunità, valorizzando le professionalità e riconoscendone la funzione sociale ed educativa. Si adopera per affermare il diritto allo sport, il diritto al lavoro e lo sviluppo delle figure imprenditoriali e lavorative, in un sistema aziendale di “qualità” e di partecipazione, condizione essenziale per la crescita economica del Paese.
La “Federazione Sindacale” persegue le proprie finalità tramite l'organizzazione e la promozione dell’associazione nei luoghi dei centri sportivi e di lavoro su tutto il territorio nazionale ed europeo, l'attività di contrattazione e di tutela degli interessi comuni degli operatori, delle associazioni paralimpiche, le associazioni del terzo settore, dei lavoratori e il confronto con i diversi soggetti istituzionali - associazioni e forze politiche - sui temi fiscali, sportivi e del lavoro.
La “Federazione Sindacale” persegue la propria missione ispirandosi a un sistema di valori che mette in pratica sia nel suo modo di essere “sindacato sportivo" sia nel mondo lavorativo ed imprenditoriale, per costruire un nuovo sistema di relazioni con le istituzioni nazionali, regionali e territoriali per un migliore sviluppo del settore sportivo, dove promuovere e sostenere le organizzazioni sportive con misure che favoriscono la sua protezione, riconoscendone il ruolo economico e sociale degli operatori coinvolti. I campi di azione svolti dallo sport, incrociano altri servizi sociali quali la salute pubblica, l'istruzione, la formazione professionale e l'ambiente, la cura degli anziani e dei disabili, la lotta all'esclusione sociale e la ricerca di forme pacifiche di integrazione.
Di conseguenza, la “Federazione Sindacale” è un’associazione sindacale libera, autonoma, apartitica ed apolitica e non persegue scopi di lucro.
Essa si propone:
- di rappresentare i propri iscritti nei rapporti con le altre associazioni di categoria, sia nazionali che internazionali, nei rapporti con lo Stato e con tutti i suoi organi e ramificazioni, nei rapporti con le Regioni, le Province ed i Comuni e nei confronti di tutte le altre istituzioni pubbliche e private;
- di tutelare i propri iscritti in tutte le espressioni della vita sociale, adottando ed utilizzando in loro favore, tutte le forme di assistenza previste dalle normative in vigore, finalizzate alla più ampia possibile partecipazione degli Operatori e dei lavoratori alla vita reale del paese;
- di promuovere costantemente il confronto con le istituzioni politiche del paese e con le altre organizzazioni sociali, anche attraverso la promozione e l’appoggio a proposte legislative che abbiano lo scopo di tutelare gli Operatori ed i lavoratori che ruotano attorno al mondo dello sport, rimuovendo qualsiasi causa ostativa alla realizzazione di tale obbiettivo;
di contribuire al miglioramento delle condizioni culturali e professionali degli iscritti, attraverso la fornitura di servizi che siano di supporto a tali finalità, quali, ad esempio, l’organizzazione di convegni, seminari e dibattiti sul mondo dello sport, della salute e del tempo libero. - Per realizzare tali scopi la “Federazione Sindacale” potrà utilizzare tutti gli strumenti che, di volta in volta, si renderanno necessari e/o utili per il loro raggiungimento degli scopi sociali;
- di predisporre dipartimenti strategici, come:
- Dipartimento rapporti con l’Europa;
- Dipartimento sociale e di assistenza fiscale;
- Dipartimento prevenzione.
Articolo 3 - Assenza finalità di lucro.
La “Federazione Sindacale” è un ente non commerciale di tipo associativo senza fini di lucro, per cui, non potrà:
- distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge;
- trasmettere ad altri il contributo associativo
La “Federazione Sindacale” ha l’obbligo:
- di devolvere il patrimonio dell’organizzazione in caso di scioglimento per qualsiasi causa ad altra organizzazione con finalità analoghe o comunque a fini di pubblica utilità;
- di redigere ed approvare annualmente il proprio rendiconto;
- di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.
Articolo 4 – Durata.
La durata dell'Associazione è illimitata.
Articolo 5 – Associati e gratuità delle cariche
Possono aderire alla “Federazione Sindacale” sia le persone fisiche che le persone giuridiche, intendendosi per tali le associazioni, Nazionali e/o territoriali, aventi medesime finalità e scopi.
Tutte le cariche elettive e di nomina temporanea rivestite, ai vari livelli organizzativi, all’interno della Federazione Sindacale sono elettive e gratuite.
L’adesione alla “Federazione Sindacale” avviene mediante domanda alla struttura sindacale del luogo di lavoro o periferica e attraverso la sottoscrizione della delega emanata dalla Federazione e che riporta la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservare lo Statuto ed i regolamenti, nonché di accettare ed osservare le deliberazioni degli organi statutari.
La richiesta di adesione può essere respinta, con deliberazione motivata, dalla Segreteria della struttura o della sede periferica alla quale l’iscrizione viene richiesta.
L’iscrizione comporta per gli operatori e i lavoratori la corresponsione di una quota stabilita annualmente dalla Segretaria Nazionale della Federazione.
Le persone fisiche, indipendentemente dalla cittadinanza, possono aderire alla Federazione qualora siano impegnati nelle attività sportive, sanitarie relative alla cura fisica del corpo e al tempo libero.
La richiesta di adesione deve essere formulata in forma scritta, su apposito modello predisposto dalla Segreteria Nazionale e ad esso indirizzata, contenente l'esplicita manifestazione della volontà dell’associazione richiedente di accettazione e di impegno ad osservare le norme contenute nello statuto e nel regolamento in vigore all'atto della richiesta, nonché di accettare ed osservare le deliberazioni degli organi statutari.
In caso di accoglimento della richiesta di adesione l'associazione richiedente è obbligata al pagamento del contributo associativa concordato.
Articolo 6 - Perdita della qualità di associato.
La qualità di associato si perde per:
- decesso;
- dimissioni – ogni socio può recedere dalla iscrizione alla Federazione dandone comunicazione formale alla Segreteria territorialmente competente; il recesso ha efficacia alla ricezione ed è subordinata all’integrale pagamento delle somme eventualmente dovute dall’associato dimissionario alla data delle dimissioni;
- sospensione o esclusione – è deliberata dalla Segreteria territorialmente competente per atti compiuti in contrasto con quanto previsto dal presente Statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo;
- decadenza – è deliberata dalla Segreteria territorialmente competente per mancato pagamento della quota sociale, per inattività prolungata di almeno sei mesi e per qualsiasi altro motivo sia reputato giustificato.
I provvedimenti di sospensione, esclusione o decadenza sono deliberati dalla Segreteria Nazionale a maggioranza assoluta dei presenti; tale provvedimento dovrà essere comunicato, per iscritto, all’interessato a mezzo lettera raccomandata a/r o mediante consegna personale; l’interessato potrà ricorrere avverso tale provvedimento, entro quindici giorni, al Collegio dei Probiviri, che si pronuncerà in via definitiva.
I soci decaduti per morosità potranno essere riammessi, previa presentazione di una nuova richiesta e previo versamento di una nuova quota di iscrizione.
Articolo 7 - Rapporti con altre associazioni.
La “Federazione Sindacale” è un unico soggetto giuridico, è titolare del diritto di rappresentanza sindacale, di contrattazione collettiva nei comparti di riferimento, come definiti da leggi e norme pattizie.
La “Federazione Sindacale” può stipulare protocolli d’intesa o patti federativi con altre organizzazioni e/o singole Federazioni, a condizione che i rispettivi statuti non siano incompatibili e perseguano fini comuni.
La loro sottoscrizione implica una formale reciproca adesione alle rispettive organizzazioni, pur mantenendo le stesse inalterate le proprie prerogative; tale adesione comporta la sommatoria degli iscritti ai fini della rappresentanza e rappresentatività.
Trattandosi, poi, di accordi finalizzati allo sviluppo di specifiche attività in comune, il contenuto di tali accordi, ivi compreso l’eventuale aspetto economico, e la loro sottoscrizione è deliberata dalla Segreteria Nazionale.
TITOLO II
CAPO I
ORGANI E STRUTTURA TERRITORIALE
Articolo 8 - Gli Organi Centrali.
Sono organi centrali della “Federazione Sindacale”:
- Il Congresso;
- Il Consiglio Nazionale;
- Il Presidente Nazionale e il Vice Presidente;
- Il Segretario Nazionale;
- La Segreteria Nazionale;
- Il Collegio dei Revisori Legali;
- Il Collegio dei Probiviri.
Articolo 9 - Il Congresso.
Il Congresso nazionale è il massimo organo della “Federazione Sindacale”, cui spetta il compito di determinare le linee guida dell’attività generale e particolare della struttura nazionale. Le sue deliberazioni hanno carattere vincolante per tutte le componenti dell’organizzazione, sia a livello centrale che a livello locale.
Si riunisce, in via ordinaria, ogni cinque anni su convocazione della Segreteria Nazionale e, in via straordinaria, su richiesta di almeno due terzi dei delegati; la richiesta di convocazione straordinaria, da inviarsi almeno tre mesi prima della data prevista per la celebrazione del Congresso, deve contenere le motivazioni della richiesta stessa e gli argomenti che si propongono per la discussione.
Il Congresso nazionale ha il compito di:
- analizzare la situazione sindacale in rapporto al quadro sociale, politico nazionale ed europeo;
- deliberare gli indirizzi di politica sindacale, sociale ed economica;
- deliberare le linee strategiche e verificare l’operato della Federazione Sindacale;
- fissare le direttive generali per l’ottimale utilizzazione delle risorse finanziarie;
- elegge il Presidente e il Vice Presidente, il Segretario Nazionale, il Consiglio Nazionale, il Collegio dei Revisori Legali e dei Probiviri;
- approvare eventuali modifiche statutarie, nel qual caso è richiesta la maggioranza dei tre/quarti dei partecipanti.
Il Congresso ordinario delibera a maggioranza assoluta dei presenti; anche il Congresso straordinario delibera a maggioranza assoluta, tranne in caso di delibere riguardanti la eventuale fusione con altre Confederazioni autonome o lo scioglimento della Confederazione, nel qual caso è richiesta la maggioranza dei tre quarti dei partecipanti.
Lo svolgimento del Congresso è regolato da specifico Regolamento congressuale, approvato e divulgato a tutti gli interessati, dalla Segreteria Nazionale almeno due mesi prima dello svolgimento del Congresso ordinario e almeno quarantacinque giorni primo dello svolgimento del Congresso straordinario.
Articolo 10 - Diritto di partecipazione al Congresso.
Partecipano di diritto al Congresso Nazionale: il Presidente e il Vice Presidente, il Segretario Nazionale, la Segreteria Nazionale, il Consiglio Nazionale, i collegi dei Sindaci e dei Probiviri.
La partecipazione al Congresso è riconosciuta, inoltre, anche ad un numero variabile di delegati in rappresentanza delle singole Strutture e Sedi Regionali.
Articolo 11 – Il Consiglio Nazionale
Il Consiglio Nazionale è il massimo organo deliberante tra un Congresso e l'altro ed elegge la Segreteria Nazionale su proposta del Presidente Nazionale. Risponde dell'attuazione degli orientamenti determinati dal Congresso. E’ composto da un minimo di quaranta ad un massimo di cento associati e viene eletto dal Congresso. Per motivi di particolare importanza ai fini dell'attività confederale può cooptare, in aggiunta al numero dei membri elettivi, altri lavoratori associati fino ad un massimo del 40% degli eletti.
Il Consiglio Nazionale è il massimo organo deliberante tra un Congresso e l'altro ed elegge la Segreteria Nazionale su proposta del Presidente Nazionale. Risponde dell'attuazione degli orientamenti determinati dal Congresso. E’ composto da un minimo di quaranta ad un massimo di cento associati e viene eletto dal Congresso. Per motivi di particolare importanza ai fini dell'attività confederale può cooptare, in aggiunta al numero dei membri elettivi, altri lavoratori associati fino ad un massimo del 40% degli eletti.
Discute ed approva le iniziative sindacali generali. Verifica il complesso dell'attività sindacale e provvede alla convocazione ordinaria e straordinaria del Congresso Nazionale. Il Consiglio Nazionale si riunisce, di norma ogni semestre, secondo le modalità previste dallo Statuto e dal proprio regolamento, e, in via straordinaria, ogni qualvolta la sua convocazione sia richiesta dai 2/3 dei componenti
Oltre a quelli indicati dal presente Statuto, sono compiti del Consiglio Nazionale: fra un congresso e l'altro delibera, a maggioranza qualificata dei componenti, sulle modifiche urgenti dello Statuto proposte dalla Segreteria Nazionale; approva il rendiconto economico-finanziario Federale annuale; approva, su proposta del Presidente Nazionale, il regolamento operativo del Collegio Federale dei Probiviri.
Nel caso di decadenza o dimissioni del Segretario Nazionale, il Consiglio Nazionale, con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei suoi componenti, provvede alla elezione del nuovo Segretario Nazionale della Federazione Sindacale Sport Italia, deliberando contemporaneamente, e nella stessa seduta, la convocazione del Congresso straordinario Federale da tenersi entro sei mesi.
Articolo 12 – Il Presidente e il Vice Presidente Nazionale
Il Presidente viene eletto, unitamente al Vice Presidente, dal Congresso. Il Presidente presiede il Consiglio Nazionale, in sua assenza presiede il Vice Presidente. Il Presidente ed il Vice Presidente fanno parte di “diritto” della Segreteria Nazionale e in assenza del Segretario Nazionale la presiede. Il Presidente vigila sulla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Nazionale. Il Presidente, unitamente al Vice Presidente, curano i rapporti con le Istituzionali e con i mezzi di comunicazione. Il Presidente, unitamente al Vice Presidente, ricoprono anche la figura del Tesoriere della “Federazione Sindacale Sport Italia”.
Articolo 13 - Il Segretario Nazionale.
Il Segretario Nazionale viene eletto dal Congresso.
Il Presidente viene eletto, unitamente al Vice Presidente, dal Congresso. Il Presidente presiede il Consiglio Nazionale, in sua assenza presiede il Vice Presidente. Il Presidente ed il Vice Presidente fanno parte di “diritto” della Segreteria Nazionale e in assenza del Segretario Nazionale la presiede. Il Presidente vigila sulla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Nazionale. Il Presidente, unitamente al Vice Presidente, curano i rapporti con le Istituzionali e con i mezzi di comunicazione. Il Presidente, unitamente al Vice Presidente, ricoprono anche la figura del Tesoriere della “Federazione Sindacale Sport Italia”.
Articolo 13 - Il Segretario Nazionale.
Il Segretario Nazionale viene eletto dal Congresso.
E’ il rappresentante legale e politico dell’Associazione e, come tale, intrattiene i rapporti con Enti pubblici e privati, con le Istituzioni e con le altre Associazioni, coadiuvato dal Presidente e dal Vice Presidente Nazionale.
E’ il garante della linea politica dell’Associazione e del rispetto delle norme statutarie e regolamentari.
Presiede la Segreteria Nazionale.
In caso di impedimento del Segretario Nazionale, le sue funzioni saranno espletate dal Presidente Nazionale, o dal Vice Presidente Nazionale, o dal componente più anziano della Segreteria Nazionale.
Nella sua qualità, il Segretario Nazionale può compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, in attuazione delle deliberazioni del Consiglio Nazionale e della Segreteria Nazionale.
Quando particolari esigenze e/o necessità impongano al Segretario Nazionale di compiere atti che non derivino da una deliberazione del Consiglio Nazionale e della Segreteria Nazionale, gli atti compiuti dovranno essere sottoposti alla ratifica della Segreteria Nazionale, nella prima riunione utile.
In caso di dimissioni, di decadenza dalla carica o di impedimento accertato superiore ad un anno, del Segretario Nazionale, il Presidente Nazionale o, in caso di impedimento anche di quest’ultimo, il componente più anziano della Segreteria Nazionale, provvederà, entro trenta giorni a convocare il Consiglio Nazionale per la nomina di un Reggente e contestualmente indire il Congresso Nazionale da tenersi entro sei mesi.
Articolo 14 – La Segreteria Nazionale.
La Segreteria Nazionale è l’organo cui è demandata la gestione ordinaria e straordinaria della “Federazione Sindacale” ed è composta da un minimo di sette fino ad un massimo di quindici dirigenti. Viene eletto dal Consiglio Nazionale su proposta del Segretario Nazionale. Elegge, al suo interno, il Segretario Amministrativo. E’ presieduta dal Segretario Nazionale. Il Presidente e il Vice Presidente Nazionale fanno parte di diritto della Segreteria Nazionale e la presiedono in caso di assenza del Segretario Nazionale.
La Segreteria Nazionale è convocata, di norma presso la sede della “Federazione Sindacale”, dal Segretario Nazionale ogni qualvolta lo ritenga necessario per la vita della Federazione.
Essa può essere convocata su richiesta formale di due terzi dei suoi componenti. In tal caso il Segretario Nazionale deve convocare la Segreteria Nazionale, nei modi previsti, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta di convocazione.
La convocazione deve avvenire mediante affissione della stessa nella sede sociale o tramite fax e/o e-mail, almeno cinque giorni prima della data della riunione riportando l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione.
Le riunioni della Segreteria Nazionale sono valide quando siano presenti la maggioranza dei componenti e le delibere sono approvate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Segretario Nazionale.
Il componente assente a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo, può essere dichiarato decaduto.
Alla Segreteria Nazionale compete:
- redigere e dare attuazione alle linee programmatiche indicate ed approvate dal Congresso ed impartire direttive per la regolare attuazione delle proprie delibere e di quelle dell’Assemblea Generale;
- elegge su proposta del Segretario Nazionale, al proprio interno, il Segretario Amministrativo;
- predisporre il rendiconto consuntivo e il documento previsionale, su proposta del Segretario Amministrativo, da sottoporre al Consiglio Nazionale;
- proporre eventuali modifiche allo statuto da sottoporre al Congresso;
- predisporre i regolamenti di funzionamento della Federazione Sindacale;
- Proporre al Congresso lo scioglimento dell’associazione;
- Emanare la circolare annua del tesseramento e per l’ammontare delle quote associative;
- valutare la richiesta di adesione pervenuta da altre Associazioni e deliberare in merito, comunicando, in ogni caso e per iscritto, le motivazioni della propria decisione all’Associazione richiedente;
- nominare i soci benemeriti;
- approvare la stipula di atti e la conclusione di contratti inerenti l'attività sociale;
- procedere alla designazione di eventuali altre rappresentanze dell’Associazione;
- deliberare la gestione straordinaria delle sedi Regionali, Periferiche e/o territoriali, allorché risulti accertato che siano stati posti in essere comportamenti lesivi per il buon nome della “Federazione Sindacale”, siano stati posti in essere comportamenti contrari alle norme statutarie o alle delibere degli organi sociali o per accertata impossibilità di funzionamento della sede provinciale stessa;
- la gestione straordinaria comporta la decadenza di tutti gli organi della sede periferica, è affidata ad un Commissario nominato ad hoc e la sua durata non può eccedere i sei mesi;
- deliberare su tutte le altre materie attinenti il normale svolgimento dell’attività della Federazione.
Articolo 15 - Il Collegio dei Revisori Legali.
Il Collegio dei Revisori Legali è composto, di norma, da cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti, eletti dal Congresso, possibilmente, tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali dei Conti.
I componenti effettivi nominano, al proprio interno, il Presidente.
Il Collegio dei Revisori Legali esercita il controllo di legittimità sulle entrate e sulle spese relative alla gestione dell’Associazione e ne riferisce alla Segreteria Generale.
Si riunisce ogni tre mesi redigendo apposito verbale della singola riunione; redige, inoltre, la relazione di accompagnamento al rendiconto annuale predisposta dal Segretario Amministrativo, da sottoporre all’approvazione del Consiglio Nazionale.
Articolo 16 - Il Collegio dei Probiviri.
Il Collegio dei Probiviri è composto, di norma, da cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti, eletti dal Congresso.
I componenti effettivi nominano, al proprio interno, il Presidente.
Al Collegio dei Probiviri vengono affidate, da parte del Segreteria Nazionale, tutte le questioni che determinano contrasto tra i componenti gli organi sociali, gli Enti e le Società collegate e tra la “Federazione Sindacale” e le Sedi Periferiche.
In dipendenza della gravità dei fatti e delle circostanze denunciate, il Collegio può irrogare le seguenti sanzioni:
- richiamo scritto;
- deplorazione con diffida;
- sospensione da eventuali incarichi, per un periodo massimo di dodici mesi;
- espulsione.
Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono irrituali, motivate e comunicate per iscritto agli interessati, entro dieci giorni dalla adozione del provvedimento.
Il Collegio dei Probiviri decide in un’unica istanza e le sue determinazioni sono definitive.
Articolo 17 – Il Segretario Amministrativo
Il Segretario Amministrativo è responsabile della contabilità, delle entrate e delle uscite ed è nominato dalla Segreteria Nazionale tra i suoi componenti.
E’ responsabile dell'amministrazione economica, predispone i bilanci, detiene i conti correnti bancari e/o postali. Procede agli acquisti e alla gestione delle spese e sottoscrive contratti di locazione e di acquisto, previo specifico mandato della Segreteria Confederale.
Articolo 18 - Gli Organi Periferici e la Segreteria Regionale.
Sono organi periferici: La Segreteria delle Macro Regioni e le segreterie territoriali per Regioni, provincie, comuni e aree metropolitane.
La Segreteria delle Macro Regioni è organo rappresentativo della Federazione Sindacale nei confronti delle Regioni ed ha, inoltre, il compito di coordinare l’attività delle Sedi Periferiche, quando tale attività abbia rilevanza a livello regionale.
Ha sede, di norma, presso il Comune Capoluogo di Regione e ne fanno parte almeno un rappresentante per ogni Sede Periferica.
Articolo 19 - Autonomia delle strutture territoriali.
E' stabilito il principio inderogabile dell'autonomia organizzativa, patrimoniale, amministrativa e fiscale di tutte le strutture territoriali della “Federazione Sindacale”, nel rispetto delle norme statutarie e delle delibere del Congresso, del Consiglio Nazionale e della Segreteria Nazionale.
Tale affermazione di principio comporta l'obbligo per le Sedi Periferiche e per le Federazioni, di richiedere alla competente Agenzia delle Entrate il proprio codice fiscale ed, eventualmente fosse necessario, anche il proprio numero di partita iva, al fine di consentire una corretta gestione patrimoniale e finanziaria della struttura stessa.
Significa, ancora, che le strutture territoriali rispondono con il proprio patrimonio delle obbligazioni assunte e degli eventuali danni arrecati a terzi, non potendosi, in alcun modo addossare alcun tipo di responsabilità, sia civile che penale, alla Federazione Nazionale.
Articolo 20 - Il Comitato Tecnico.
Il Comitato Tecnico è organo consultivo costituito con il compito di affiancare e supportare il Segretario Nazionale della “Federazione Sindacale” nell'espletamento della sua attività di indirizzo ed organizzativa, con particolare riferimento alla costituzione ed organizzazione dei settori del mondo sportivo, economico e fiscale, della salute e del tempo libero. E' composto da un numero massimo di 30 componenti, nominati direttamente ed esclusivamente dal Segretario Nazionale e ratificati dalla Segreteria.
L'attività di tale organo è sottoposta al giudizio insindacabile della Segretaria Nazionale.
Articolo 21 - I Dipartimenti.
Al fine di razionalizzare l'attività generale della Federazione Sindacale, su delibera della Segreteria Nazionale, possono essere costituiti i Dipartimenti settoriali e tematici.
Tali strutture hanno il compito di coordinare l'attività delle singole strutture che operano nel medesimo settore produttivo e di regolare le iniziative di Settore.
I Dipartimenti sono organi consultivi alle dirette dipendenze della Segreteria Nazionale.
Sono rette da un Responsabile nominato dalla Segreteria Nazionale su proposta del Segretario Nazionale.
Compongono il Dipartimento i rappresentanti delle singole attività e settori rientranti nel Dipartimento stesso.
Il Dipartimento si riunisce, normalmente, almeno una volta al mese ed ogni qualvolta il Responsabile lo ritenga necessario.
Articolo 22 - Patrimonio e risorse economiche.
Il patrimonio o Fondo di Dotazione della “Federazione Sindacale” è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita della Federazione Sindacale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Le entrate della Federazione Sindacale sono costituite da:
- quota annua di iscrizione riscossa tramite trattenuta in busta paga o tramite versamento diretto;
- contributi ordinari e straordinari degli associati deliberati dagli organi sociali;
- contributi straordinari volontari degli associati;
- contributi volontari di soggetti privati, siano essi persone fisiche o persone giuridiche, estranee all’associazione;
- contributi o elargizioni erogati dallo Stato, da enti o istituzioni pubbliche e/o private finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite patrimoniali;
- donazioni e lasciti, da chiunque provengano;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive strumentali al raggiungimento dello scopo sociale: tali proventi sono inseriti in un’apposita voce del rendiconto dell’associazione e sono approvate dal Consiglio Nazionale, che delibera sul loro utilizzo;
- ogni altro tipo di entrata ammessa dalla legge.
In nessun caso e, quindi, neppure in caso di scioglimento della Federazione Sindacale, né in caso di morte, recesso, esclusione o decadenza dall’Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all’Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.
I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione, in particolare non creano quote indivise di partecipazioni trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.
Articolo 23 - Esercizio finanziario e rendiconto.
L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Nazionale deve approvare il rendiconto consuntivo dell’anno precedente ed il documento programmatico per l’anno in corso.
Entrambi i documenti sono presentati dalla Segreteria Nazionale che deve renderli disponibili, insieme alle contabili, alla consultazione almeno venti giorni prima dell’adunanza nella quale ne è prevista l’approvazione.
Il rendiconto consuntivo dovrà contenere esplicitamente eventuali beni, contributi e lasciti ricevuti dalla Federazione Sindacale e, separatamente, le risultanze delle singole attività economiche eventualmente esercitate.
Articolo 24 – Scioglimento.
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dal Congresso con le modalità ed i termini previsti dal presente statuto.
Il Congresso che delibera lo scioglimento dell'Associazione, provvede alla nomina dei liquidatori.
In caso di scioglimento la devoluzione del patrimonio sarà effettuata nei confronti di altra associazione avente finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 662/96 e salvo diversa disposizione di legge.
In nessun caso il patrimonio dell'Associazione potrà essere diviso tra gli associati.
Articolo 25 - Norma finale.
Per quanto non contenuto nel presente statuto, si fa riferimento alle norme in materia di Associazioni, contenute nel Libro I del codice civile e alle norme contenute nel D.lgs. n. 460/97.